INFO CUCCIOLI

FOTO E VIDEO

CONTATTACI

COMUNICAZIONI

IL GIORNALINO

DOVE SIAMO

STATUTO GRUPPO CINOFILO LADISPOLANO “ELIO EUSEPI”

 Titolo I

Disposizioni Generali

 

                Art. 1 – E’ costituito l’ Associazione denominata “GRUPPO CINOFILO LADISPOLANO ELIO EUSEPI ”

L’ associazione ha sede in Via Angelino Marini, 79 00050 Cerenova - Cerveteri Rm

                Art. 2 – L’ Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere, favorire e tutelare le razze canine riconosciute pure migliorandone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi.

                A tal fine l’ Associazione potrà organizzare esposizioni di bellezza, prove di caccia, prove di lavoro, manifestazioni e convegni attuati a favorire lo sviluppo della cultura cinofila locale e nazionale

Potrà  promuovere  ogni forma di studio e ricerca nell’ambito della cinofila, della zooantropologia, dell’etologia e della cinotecnica, mediante la condivisione delle conoscenze nel campo della cura, dell’educazione e dell istruzione  cinofila, e tutte le attività e iniziative connesse. “

Potrà inoltre curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti all’ oggetto sociale. 

                Art. 3 – L’ Associazione potrà  dare la sua collaborazione ad altri enti e gruppi per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende private e pubbliche, delle organizzazioni sindacali.

                Art. 4 – Gli organi del Gruppo sono:

                a) l’ assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) le sedi periferiche

Titolo II

I soci

                Art. 5 – Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci dell’ Associazione:


                              
a) soci fondatori

                                b) soci ordinari

                c) soci sostenitori

Possono far parte dell’ Associazione le persone fisiche e giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio interessate all’ attività cinofila della stessa. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’ Associazione e solo successivamente verranno inseriti nel libro soci.
I soci sostenitori differiscono dagli ordinari solamente nella misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori saranno tenuti a versare una quota associativa più alta rispetto ai soci ordinari, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività dell’ Associazione

Il consiglio direttivo dell’ Associazione può proporre all’ assemblea la nomina a socio onorario di persone o associazioni, anche straniere, che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinotecnia e nei riguardi dell’ Associazione.

                Art. 6 – Il socio che intenda recedere dall’ Associazione prima della scadenza dei termini annuali deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è iscritto, in nessun caso comunque sarà rimborsata la quota associativa in oggetto.

Titolo III

L’ assemblea dei soci

                Art. 7 – L’  assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’ adunanza, si riunisce in Via Angelino Marini, 79 00050 Cerenova - Cerveteri Rm o in altre località da indicarsi nell’ avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ ordine del giorno sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o e-mail o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

                Art. 8 – Hanno diritto ad intervenire all’ assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purchè munito di regolare delega scritta.

Per  la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida

qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

                Art. 9 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

              

                Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

               Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

                Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

TITOLO IV

Il consiglio direttivo

                Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 2 persone come verrà determinato dall' assemblea stessa. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il consiglio direttivo rimane in carica a tempo indeterminato.

In caso di morte o di o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale conferisce e revoca

                Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

a)       fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b)       decide sugli investimenti patrimoniali;

c)       stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

d)       delibera sull'ammissione dei soci;

e)       decide sull'attività e le iniziative dell’ Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;

f)        approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

g)       stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

h)       nomina e revoca dirigenti e funzionari eprocedure

i)         decide il calendario delle manifestazioni ed attività affini annuali

j)         Delibera su qualsiasi  questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’ assemblea dei soci o ad un altro organo

                Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

                Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente in caso di assenza di quest’ ultimo subentra il vice-presidente.

TITOLO V

Esercizio finanziario

                Art. 18 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
              Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all''Assemblea ordinaria degli associati, insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo.
              Per la natura e le finalità dell’ Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili ripartibili. '' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserva, capitale, durante la vita dell'Ente, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
              Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.
              Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

TITOLO VI

Gratuità delle cariche

                                Art. 19 – Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti dall’ assemblea

                                 Art. 20 – In caso di scioglimento dell’ Associazione il patrimonio verrà devoluto a organizzazioni affini

         Art. 21 - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo preso la parola in merito al 3° punto all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:00  previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

 

 

ISCRIVITI ALLA NOSTRA MAILING LIST
PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE MANIFESTAZIONI

il tuo indirizzo e-mail: